sabato 4 febbraio 2012

SVISCERANDO L'ESTENSIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULLA VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO

LA SENTENZA: http://static.ilsole24ore.com/DocStore/Professionisti/AltraDocumentazione/body/13000001-13100000/13055989.pdf
Nel 2009, con l’approvazione da parte del Parlamento della legge di contrasto alla violenza sessuale dopo che gli episodi si erano moltiplicati creando un diffuso allarme sociale, al giudice non era consentito applicare, per presunti stupratori (con a carico gravi indizi di colpevolezza) misure cautelari diverse dal carcere. Ma nell’estate del 2010 la Corte Costituzionale , ha ritenuto la norma in contrasto con gli articoli 3 (uguaglianza davanti alla legge), 13 (libertà personale) e 27 (funzione della pena) della Costituzione e ha detto sì alle alternative al carcere cancellando così l’obbligo del carcere nei confronti del singolo responsabile. Ora di quella decisione ha dato un’interpretazione estensiva la Corte di Cassazione, chiamata ad esaminare una violenza sessuale di gruppo. I supremi giudici hanno detto sì a misure alternative al carcere anche per i componenti del «branco».

UN CASO EMBLEMATICO: http://mammadolce.wordpress.com/2008/12/15/carmela-suicida-a-13-anni-dopo-la-violenza-il-branco-scontera-con-15-mesi-di-programma-di-rieducazione-nel-web-lindignazione-di-tutti/ 

UNA TESTIMONIANZA STORICA: http://loredanalipperini.blog.kataweb.it/lipperatura/2012/02/03/misure-cautelari-alternative/

LA MIA PERSONALE RIFLESSIONE! PERCHÈ DICIAMO NO:

PUNTO PRIMO: è proprio perchè le pene sono troppo leggere e questo genere di reati viene da sempre considerato MINORE che chi ha il coraggio di denunciare e poi non si vede allontanare l'uomo violento troppo spesso poi leggiamo sulla cronaca che è stata ammazzata per mano di quell'uomo!!!! Togliendo la custodia cautelare questo è ancor più facile!!!
PUNTO SECONDO:ci vogliamo basare sulla realtà dei fatti, di ciò che accade ogni giorno?????? Non si può far finta di niente!! Abbiamo anche appena ricevuto un richiamo ONU sull'inadeguatezza in tema di pene e prevenzione su quella che è un'emergenza ormai per l'Italia, la violenza nei confronti delle donne!
PUNTO TERZO: STOP ai paradossi del tipo:
http://ctzen.it/2011/12/31/italia-i-paradossi-della-sanzione-%C2%ABlo-spinello-piu-grave-di-uno-stupro%C2%BB/

LA RIFLESSIONE DELLA GIURISTA SILVIA NASCETTI:

SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE.
Altri "lividi alle Donne. E non solo sull'anima" di Silvia Nascetti

L'estensione interpretativa alla sentenza n. 265 del 2010 della Corte Costituzionale ha ulteriormente aperto il vergognoso cancello agli stupratori, anche quelli del "branco".
Nel 2009 il Parlamento convertì con modificazioni, con Legge n. 38 del 23 aprile 2009, il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonchè in tema di atti persecutori.
Fu una vittoria di tutti, non solo delle donne. Fu una vittoria della civiltà. E' con le leggi, con la loro applicazione, con le sanzioni a chi contravviene ad esse, che si misura la civiltà giuridica e sociale di un Paese.
A partire dal 2009, quindi, non era consentito al giudice di applicare, per i delitti di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenni, misure cautelari diverse del carcere in carcere (previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n.354).
PRIMO COLPO MORTALE
Ma, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 265 del 2010, invece, stabilì che la norma era in contrasto con gli articoli 3 (uguaglianza davanti alla legge), 13 (libertà personale) e 27 (funzione della pena) della Costituzione.
SECONDO COLPO MORTALE
La recente sentenza della 3^ Sezione della Suprema Corte ha altresì stabilito - con interpretazione estensiva favor rei - che i principi interpretativi che la Corte Costituzionale ha fissato per i reati di violenza sessuale e atti sessuali su minorenni sono 'in toto' applicabili anche alla 'violenza sessuale di gruppo' , dal momento che quest'ultimo reato "presenta caratteristiche essenziali non difformi" da quelle che la Consulta ha individuato per le altre specie di reati sessuali sottoposti al suo giudizio.

Dagli insegnamenti di Diritto Penale di Aldo Moro, ricordo che "uguaglianza davanti alla legge" significa trattare e giudicare delitti simili in modo uguale. Ma, diventa aberrante una giustizia che pretenda di trattare e giudicare delitti differenti in modo uguale.
E, il "delitto differente" si chiama: VIOLENZA ALLE DONNE.
(Silvia Nascetti, giuslavorista, esperta in politiche di genere e pari opportunità, fondatrice del gruppo DONNE CHE SI SONO STESE SUI LIBRI E NON SUI LETTI DEI POTENTI E UOMINI CHE LE AMANO COSI')"

LA RIFLESSIONE DELLA GIURISTA GIULIA BONGIORNO:



COSA POSSIAMO FARE:

Sono partite lettere di sensibilizzazione ed indignazione sia alle Ministre che alla Corte di Cassazione  da parte di donne e gruppi come la Rete delle Reti
Questo è l'appello:

"Al di là di altre eventuali forme di protesta (es. di piazza), si potrebbe:
1_scrivere una LETTERA APERTA alla Corte di Cassazione, Sezione etc. etc., indirizzandola anche per conoscenza alle due Ministre e facendola pubblicare - in quanto lettera aperta - dai giornali.
2_La lettera dovrebbe cominciare con
VOGLIAMO IL 50% della CORTE DI CASSAZIONE DI SESSO FEMMINILE!
Il corpo della lettera dovrebbe contenere i seguenti punti:
a_ lo stupro di gruppo non è assimilabile a quello individuale proprio per la pericolosità sociale del gruppo;
b_lo stupro di gruppo è l'anticamera del femminicidio.
Per chi aderisce alla Rete delle Reti la lettera dovrebbe essere della Rete delle Reti, dovrebbe partire in blocco da tutti i gruppi che la compongono ed essere ripetuta singolarmente, con identica intestazione (Rete delle Reti + il proprio gruppo e la propria firma) da ogni appartenente a ciascun gruppo.
Quindi, invadere le caselle postali della Cassazione, dei due Ministeri e dei giornali."

SOLLECITO PER LA REGIONE TOSCANA DA PARTE DELLA CONSIGLIERA STACCIOLI:
http://www.ilsitodimassacarrara.it/content/729-sentenza-choc-della-cassazione-sullo-stupro-di-gruppo-la-consigliera-regionale-staccioli 

IL PENSIERO DI SNOQ PROMOTORE:

Il Comitato Promotore Se non ora, quando? condanna con forza la minimizzazione della gravità del reato di violenza di gruppo operata dalla Cassazione. La violenza sessuale eseguita dal branco è un’abominevole aggressione, ma contiene anche una forma di disprezzo nei riguardi delle donne. Ci sembra inaudito che non ci sia piena consapevolezza della carica offensiva di questa violenza. Auspichiamo che si rifletta sulla gravità delle conseguenze di questa decisione, soprattutto in un momento in cui sale il numero delle donne che subiscono violenza e che vengono uccise. Questa sentenza favorisce un processo di normalizzazione di reati gravissimi contro le donne già equiparati dai media a fatti di cronaca nera. Le donne si opporranno con tutti i mezzi per contrastare questa cultura che offende la dignità della loro persona

I FEMMINICIDI IN ITALIA-LA GRAVISSIMA SITUAZIONE ATTUALE:
http://bollettino-di-guerra.noblogs.org/

PER CAPIRE MEGLIO IL TUTTO (POST MOLTO UTILI E VERAMENTE BEN FATTI!):

Violenza sessuale di gruppo. Ma cosa è successo? Proviamo a capirlo.

4 febbraio 2012

CHI?

TRIBUNALE DEL RIESAME: è formato da 3 giudici (tribunale collegiale) i quali si occupano di controllare, rivedere, verificare la legittimità dei provvedimenti restrittivi della liberta’ personale quando questi vengono contestati (impugnati).

CORTE DI CASSAZIONE: senza badare ai fatti, assicura che la legge venga osservata in maniera esatta e uniforme. Rappresenta l’ultima possibilità (dopo la corte d’Appello) di poter contestare un provvedimento (terzo grado).

CORTE COSTITUZIONALE: è formata da 15 giudici che tra le altre, si occupano di verificare che le nostre leggi non siano in contrasto con la Costituzione.

CODICE ROCCO: è il nostro attuale codice penale, di matrice fascista (risale agli anni 30), fortunatamente riformato dagli anni 70 in poi.

MISURA CAUTELARE IN CARCERE: Il più forte strumento di limitazione della libertà delle persone, per questo può essere disposto solo in casi specifici (pericolo di fuga, turbamento indagini, reiterazione reato) e solo se le altre misure alternative risultino inadeguate.

QUANDO?

15 febbraio 1986. La legge nr. 66 modifica il Codice Rocco e il reato di violenza sessuale prima inquadrato nei “reati contro la moralità pubblica e il buon costume” viene invece collocato nei “delitti contro la persona”.

23 aprile 2009. La Legge nr. 38  per le “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche’ in tema di atti persecutori”  modifica il codice penale, in questo modo anche per il reato di violenza sessuale “Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza… è applicata la custodia cautelare in carcere”

21 luglio 2010. Sentenza 265. La corte costituzionale ha ritenuto quella legge in contrasto con gli articoli 3 (uguaglianza davanti alla legge), 13 (libertà personale) e 27 (funzione della pena) della Costituzione ed ha sostenuto le alternative al carcere «nell’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfate con altre misure».

POI SUCCEDE QUESTO:
“La Cassazione, occupandosi di una violenza di due diciannovenni su una minorenne avvenuta a Cassino, ha accolto il ricorso di R.L. e di L.B. nei confronti dei quali il tribunale di Roma, il 5 agosto 2011, aveva confermato la custodia in carcere. I due giovani erano stati denunciati dalla squadra mobile di Frosinone dopo il racconto della ragazzina. La minorenne aveva trascorso la serata in un pub e stava tornando a casa a piedi assieme alla sorella maggiorenne, che poi però aveva proseguito da sola. La ragazza era stata avvicinata dai due, che l’avevano fatta salire in auto, portandola poi in una zona di campagna e violentandola a turno. Il gip aveva firmato l’ordinanza di custodia cautelare per i due diciannovenni con l’accusa di violenza sessuale di gruppo”.

Fonte: La Stampa del 3 febbraio 2012)

QUINDI:
La ragazza denuncia la violenza alla squadra mobile di Frosinone.
La squadra mobile di Frosinone denuncia il reato al pubblico ministero. Iniziano le indagini preliminari, vengono identificate persone, assunte informazioni, chiamati i difensori,  il pm decide di andare avanti (esercitare l’azione penale) quindi rinvia a giudizio.
Vengono disposti e convalidati fermi dal giudice per le indagini preliminari che con ordinanza dispone anche la misura cautelare in carcere.
I difensori dei ragazzi non ci stanno e chiedono che l’ordinanza venga rivista.
Se ne occupa il Tribunale del Riesame. L’Ordinanza è giusta. Viene confermata la misura cautelare in carcere!
I difensori non si arrendono arrivano alla Cassazione, fanno ricorso.

E POI?
E POI QUESTO: La  terza sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza n.4377/12) ha stabilito che i principi interpretativi che la Corte Costituzionale ha fissato per i reati di violenza sessuale (la sentenza 265/10 che sostiene le misure alternative al carcere)  e atti sessuali su minorenni sono applicabili anche agli stupri di gruppo dal momento che quest’ultimo reato «presenta caratteristiche essenziali non difformi» da quelle che la Consulta ha individuato per le altre specie di reati sessuali sottoposti al suo giudizio.

In parole povere LA CASSAZIONE CASSA CON RINVIO cioè accoglie il ricorso degli imputati e rinvia di nuovo al Tribunale di Roma per ulteriori accertamenti perché “la motivazione dell’ordinanza impugnata è incorsa nel vizio di errata applicazione della legge” ( non ha tenuto conto delle previsioni della corte costituzionale 265/10).

EFFETTI?: INDIGNAZIONE PUBBLICA

L’UFFICIO STAMPA DELLA CORTE DI CASSAZIONE DIFENDE COSI’: “La sentenza della Corte di Cassazione sullo stupro di gruppo contiene una «interpretazione doverosa» di una sentenza della Corte Costituzionale. L’alternativa sarebbe stata sollevare una questione di incostituzionalità, che avrebbe portato verosimilmente alla scarcerazione degli indagati per scadenza dei termini di custodia cautelare”.

E POI: “La sentenza della Corte di Cassazione (n. 4377/12 della Terza Sezione penale) non ha determinato alcuna conseguenza immediata sullo stato detentivo degli imputati. Essi restano in carcere fintanto che non si sarà concluso il giudizio di rinvio davanti al Tribunale del riesame di Roma, che potrebbe anche confermare la precedente valutazione di necessità della misura carceraria.”

E ANCORA: ”L’ordinanza del Tribunale di Cassino (Frosinone), che ha ritenuto di confermare la custodia in carcere, «è stata in primo luogo annullata per carente motivazione sugli indizi di colpevolezza, posto che, secondo la Corte di Cassazione, non era stato affatto chiarito, sulla base dei dati rappresentati dall’accusa, se una violenza sessuale fosse stata effettivamente realizzata dagli indagati. Solo come ulteriore argomento, la sentenza della Corte di Cassazione prospetta motivatamente una interpretazione doverosa della sentenza della Corte Costituzionale n. 265 del 2010, che, pur riferendosi alle fattispecie-base di violenza sessuale, e non specificamente alla fattispecie di violenza di gruppo, ha espresso il principio, fondato anche sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che in materia di misure cautelari, fatta eccezione per i reati di natura mafiosa, non possono valere presunzioni assolute di adeguatezza della sola misura carceraria che prescindano dalla fattispecie concreta.  L’alternativa era verosimilmente quella di investire della questione la Corte Costituzionale: ma la sospensione del procedimento fino alla decisione della Consulta avrebbe potuto determinare la scarcerazione degli imputati per decorrenza dei termini di custodia cautelare, caso che non si è verificato proprio a seguito della decisione della Corte di Cassazione”.
Fonte: http://www.gazzettino.it/articolo.php?id=179827&sez=ITALIA

E’ vero. Nessuno è stato scarcerato. Forse davvero la sospensione avrebbe fatto scadere i termini. Magari davvero la motivazione era carente, forse…. Il vero problema però  si concentra su due sole parole. E’ CASSAZIONE! Questo significa che d’ora in poi gli avvocati penalisti potranno difendere meglio i sospettati di violenza sessuale, che poi questa violenza sia di gruppo o meno cambia poco, perché a quanto pare il reato è…assimilabile…E questi difensori non faranno altro che dire e scrivere nei loro atti: ” Ma giudici della Cassazione…E’ Cassazione!!” E magari qualche volta gli andrà anche bene!

Ora, con la certezza di non avere nulla da insegnare a nessuno, propongo a me stessa e a Voi questo ragionamento:
La Cassazione ragiona solo secondo diritto e..
verifica che venga applicato legittimamente il nostro diritto e..
vista la palese regressione (speriamo solo) nell’interpretazione di questo diritto,
non sarà forse che questo tanto amato diritto sia poco poco sbagliato?




SOCIETÀ / IN UNO STATO DI DIRITTO DISTRATTO

Di Iole Natoli 


Con la sentenza nº 4377, depositata il 1º Febbraio 2012, la III Sezione penale della Corte di Cassazione, chiamata ad esprimersi in merito a un caso di stupro di gruppo, conia un’inedita interpretazione estensiva del contenuto della sentenza 265 del 2010 della Consulta, per evitare - come da una precisazione resa alla stampa, dopo le varie reazioni scatenate - inevitabili scarcerazioni immediate per scadenza dei termini di custodia cautelare, che avrebbero sottratto gli imputati a ogni altra detenzione eventuale, scaturente da una valutazione del giudice.




Sotterraneo di Iole Natoli - Olio su tela, 1985


Motivazione sicuramente valida e nobile che tuttavia non ci esime dal sottoporre ad analisi la fondatezza dell'estensione effettuata. Consideriamo in primis che, nel caso di imputati e non di condannati a seguito di un processo, vige la regola di presunzione d’innocenza, che cozza NON con le eventuali detenzioni cautelari conseguenti a un’autonoma decisione del giudice, MA con il carattere obbligatorio di tale detenzione, che verrebbe a determinare una riduzione della libertà del giudice nella valutazione dei provvedimenti da applicare.
Ogni legge che ponga un limite alla libertà della magistratura si pone dunque in una sfera di eccezionalità, che implica una verifica e un giudizio da parte della Corte Costituzionale.
Per quanto concerne la legge sulla violenza sessuale, tale giudizio in precedenza c'è stato (sentenza 265 del 2010) ed è a quello che la Cassazione fa riferimento nel trarre la sua discussa conclusione.

Leggiamo nella sentenza della Corte:
«(…) osserva, ancora, la Corte costituzionale (paragrafi 10 e 12) che la irragionevolezza della soluzione normativa» (della legge contro la violenza sessuale che prevede la detenzione ed esclude le misure alternative - cosa “costituzionalmente” approvata per i reati di mafia) «può essere agevolmente apprezzata ove si considerino» (due circostanze e cioè:) «la circostanza che i reati di violenza sessuale comprendano “condotte nettamente differenti quanto a modalità lesive del bene protetto e la circostanza che solitamente si tratta di delitti meramente individuali che possono essere affrontati in concreto anche con misure diverse dalla custodia in carcere” (…)».  

Ora, lessicalmente, il che relativo si riferisce esclusivamente a DELITTI MERAMENTE INDIVIDUALI. Sono quelli dunque, i “meramente individuali”, “che possono essere affrontati in concreto anche con misure diverse dalla custodia in carcere”: non altri.

Sicuramente non sappiamo con certezza cosa avrebbe stabilito la Corte Costituzionale, se chiamata ad esprimersi esplicitamente anche sullo stupro di gruppo, in relazione al caso concreto in esame. Sicuramente i termini di custodia cautelare sarebbero scaduti accettando il richiesto ricorso al parere della Corte costituzionale, col risultato di dover rimettere in immediata libertà gli attuali imputati.

Vediamo allora cosa ha fatto la Cassazione nella sua sentenza.
Ha esteso le considerazioni della Consulta per il reato di stupro individuale a quello di stupro collettivo, benché allo stato attuale una lettura corretta proprio del dispositivo della Consulta, dalla Corte citato, allo stato attuale non lo possa consentire ipso facto.
NON SOLTANTO, infatti, quel "si tratta di delitti meramente individuali" porta a concludere che il non meramente individuale esuli immediatamente dalla possibilità delle misure alternative per il danno MULTIPLO che si ipotizza sia stato subito dalla persona, MA l’ipotizzata presenza di un gruppo attivo (che diventa accertata solo a conclusione di un processo) implica che si sia in presenza di soggetti in grado di agire delittuosamente operando collegamenti mirati e adottando condotte criminali unitarie, del tutto simili a quelle delle organizzazioni mafiose (per le quali l’eccezionalità del carcere preventivo è norma), sia pure su piccola scala. Gruppuscoli delinquenziali, nuclei sparsi e molteplici di uno sterminio morale e fisico di donne, tramite le violenze sessuali e il femminicidio.

Come spiegato dalla stessa Corte di Cassazione a seguito del divampare di polemiche - causate anche, ma non solo, da informazioni spesso distorte sulla sentenza in esame -, la Cassazione ha di fatto scelto il male minore, per evitare scarcerazioni altrimenti inevitabili. Non di una sentenza aberrante contro le donne si tratta, dunque, ma di una sentenza tarata strategicamente su un caso e tuttavia potenzialmente pericolosa per l’insieme delle donne.

L’accaduto rende di fatto eclatante un dato abitualmente sottostimato: la nostra società non è attrezzata, sia culturalmente sia giuridicamente, per affrontare un fenomeno gravissimo ed esteso quale quello delle violenze sulle donne - di tipo sessuale e non - che sempre più spesso sfociano nel femminicidio, ovvero nei DELITTI CONTRO UN GENERE.

Finché non avremo affrontato a fondo questo problema, questo marchio d’infamia di cui tutti gli Stati di Diritto Distratto si macchiano, non prevedendo un organico complesso di misure (preventivo-educative, preventivo-detentive e detentivo-punitive), una sentenza come l’attuale non potrà che esser letta - malgrado le intenzioni della Corte - come un aggravio delle condizioni precarie delle vittime, o presunte tali, e un contributo, sia pure involontario, a una percezione generale di minor gravità dello stupro di gruppo rispetto a quanto stabilito fin qui dalla legge, con conseguenze abbastanza deleterie sulla già alta diffusione del fenomeno e su possibili escamotage giudiziari che si avvalgano di tale sentenza in chiave difensiva di colpevoli.